La Legge di Bilancio 2023 ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali dal 1° gennaio 2023:

è elevato da € 5.000 a € 10.000, nel corso di un anno civile, il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun soggetto titolare di partita IVA per prestazioni occasionali. L’importo di € 10.000 è riferito alla totalità dei prestatori utilizzati nel corso dell’anno civile (resta fermo a € 5.000 invece il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno).

Con un ulteriore intervento, il Decreto Lavoro ha ampliato la platea degli utilizzatori con riferimento esclusivamente a quelli che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento ai quali è consentito ricorrere alle prestazioni in esame entro il limite di € 15.000 di compensi corrisposti alla totalità dei prestatori, per anno civile, e purché non si superi la base occupazionale di 25 lavoratori a tempo indeterminato.

Soggetti esclusi:

  • i soggetti che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • i soggetti che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento che hanno alle proprie dipendenze più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • le imprese dell’edilizia e di settori affini, per quelle esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, inoltre nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

L’articolo 51, comma 3, terzo periodo del TUIR prevede che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed assimilato, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore (così detti fringe benefit), al coniuge di questo o ai suoi familiari se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo di imposta l’importo di euro 258,23. Il superamento della soglia di esenzione comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare.

L’articolo 40 del Decreto Lavoro riconosce ai datori di lavoro la possibilità di attribuire fringe benefit in regime di esenzione fiscale e contributiva entro il limite complessivo di euro 3.000 (tremila) in favore esclusivamente di lavoratori con figli a carico e limitatamente al periodo di imposta 2023. La disposizione include tra i fringe benefit in regime di esenzione anche ‘le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas.

Il limite non si riduce se il figlio è a carico al 50%, pertanto due genitori potranno usufruire di un limite di euro 6.000 (seimila) e l’agevolazione spetta se il figlio è considerato fiscalmente a carico, anche se non vi sono detrazioni.

I datori di lavoro dovranno richiedere a ciascun lavoratore una dichiarazione di possesso dei requisiti legittimanti e cioè figli a carico per tutto l’anno 2023, con l’indicazione del codice fiscale. Sui lavoratori grava la comunicazione di perdita dei benefici, in seguito alla quale il datore di lavoro dovrà procedere al recupero del beneficio.

Tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e possono essere corrisposti al datore di lavoro ad personam.

L’agevolazione è cumulabile con l’esenzione di euro 200 prevista per i buoni benzina.

Con il comunicato stampa n.98 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, dalla scadenza del 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione; sarà, inoltre possibile effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento. A decorrere dal 20 luglio 2023 o dal 31 luglio 2023 è inoltre possibile rateizzare gli importi dovuti entro il 30 novembre 2023, applicando la maggiorazione 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario.

Nel comunicato si precisa che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • presentano cause di esclusione dagli ISA;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, cioè regime dei minimi;
  • applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • coloro che partecipano a società di persone o associazioni soggette agli ISA;
  • coloro che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano redditi “per trasparenza”

La proroga riguarda i seguenti versamenti:

  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  • il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’addizionale comunale
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni
  • dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari, e dai contribuenti minimi
  • le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previste per le dichiarazioni dei redditi
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e dell’IVAFE;
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi e compensi dichiarati per migliore gli indici ISA;
  • l’eventuale versamento del saldo IVA 2022, con le maggiorazioni previste dalla norma, se non è stato versato alla scadenza del 16 marzo 2023.

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è il lavoratore che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente stesso. (art.2222 c.c.)

Tra committente e lavoratore autonomo occasionale viene stipulato un contratto d’opera, per la validità del quale non è richiesta la forma scritta. 

L’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Tale rapporto pertanto si distingue:

  • dalla collaborazione coordinata e continuativa, per l’assenza del coordinamento con l’attività del committente, la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale e il carattere episodico dell’attività;
  • dal lavoro autonomo abituale, non per la natura della prestazione, ma per il carattere episodico della stessa.

L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi è oggetto di preventiva comunicazione all’ITL competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità telematica.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione si applica la sanzione amministrativa: da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale.

Nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia qualificabile come rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione la maxi sanzione per lavoro nero.

La norma che prevede la comunicazione all’ITL si riferisce ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

Armando è da Herman Studio!

Obbligo contributivo

L’obbligo contributivo, con versamento alla gestione separata INPS, sussiste solo se il lavoratore realizza nell’anno un reddito superiore a € 5.000, anche se per effetto delle prestazioni rese a più committenti.

L’aliquota da applicare sulla somma eccedente € 5.000 è pari al 33,72% o ridotta al 24% per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione.

L’onere viene ripartito un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente.

Il 730 potrà essere presentato fino al 2 ottobre, per “Redditi Pf” c’è tempo fino al 30 novembre. Tra le novità, la procedura semplificata per affidare la gestione del modello a una “persona di fiducia”

Dal pomeriggio del 2 maggio, basterà, quindi, collegarsi al sito delle Entrate, e cliccare, dalla sezione “Servizi” della homepage, sul link che porta, dall’area riservata, alla propria dichiarazione precompilata 730 e Redditi Pf. In alternativa, appena entrati nel sito, una comoda splashpage conduce direttamente all’accesso al servizio.