La Legge di Bilancio 2023 ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali dal 1° gennaio 2023:
è elevato da € 5.000 a € 10.000, nel corso di un anno civile, il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun soggetto titolare di partita IVA per prestazioni occasionali. L’importo di € 10.000 è riferito alla totalità dei prestatori utilizzati nel corso dell’anno civile (resta fermo a € 5.000 invece il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno).
Con un ulteriore intervento, il Decreto Lavoro ha ampliato la platea degli utilizzatori con riferimento esclusivamente a quelli che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento ai quali è consentito ricorrere alle prestazioni in esame entro il limite di € 15.000 di compensi corrisposti alla totalità dei prestatori, per anno civile, e purché non si superi la base occupazionale di 25 lavoratori a tempo indeterminato.
Soggetti esclusi:
- i soggetti che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- i soggetti che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento che hanno alle proprie dipendenze più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- le imprese dell’edilizia e di settori affini, per quelle esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, inoltre nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.