La Legge di Bilancio 2023 ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali dal 1° gennaio 2023:

è elevato da € 5.000 a € 10.000, nel corso di un anno civile, il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun soggetto titolare di partita IVA per prestazioni occasionali. L’importo di € 10.000 è riferito alla totalità dei prestatori utilizzati nel corso dell’anno civile (resta fermo a € 5.000 invece il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno).

Con un ulteriore intervento, il Decreto Lavoro ha ampliato la platea degli utilizzatori con riferimento esclusivamente a quelli che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento ai quali è consentito ricorrere alle prestazioni in esame entro il limite di € 15.000 di compensi corrisposti alla totalità dei prestatori, per anno civile, e purché non si superi la base occupazionale di 25 lavoratori a tempo indeterminato.

Soggetti esclusi:

  • i soggetti che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • i soggetti che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento che hanno alle proprie dipendenze più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • le imprese dell’edilizia e di settori affini, per quelle esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, inoltre nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

L’articolo 51, comma 3, terzo periodo del TUIR prevede che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed assimilato, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore (così detti fringe benefit), al coniuge di questo o ai suoi familiari se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo di imposta l’importo di euro 258,23. Il superamento della soglia di esenzione comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare.

L’articolo 40 del Decreto Lavoro riconosce ai datori di lavoro la possibilità di attribuire fringe benefit in regime di esenzione fiscale e contributiva entro il limite complessivo di euro 3.000 (tremila) in favore esclusivamente di lavoratori con figli a carico e limitatamente al periodo di imposta 2023. La disposizione include tra i fringe benefit in regime di esenzione anche ‘le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas.

Il limite non si riduce se il figlio è a carico al 50%, pertanto due genitori potranno usufruire di un limite di euro 6.000 (seimila) e l’agevolazione spetta se il figlio è considerato fiscalmente a carico, anche se non vi sono detrazioni.

I datori di lavoro dovranno richiedere a ciascun lavoratore una dichiarazione di possesso dei requisiti legittimanti e cioè figli a carico per tutto l’anno 2023, con l’indicazione del codice fiscale. Sui lavoratori grava la comunicazione di perdita dei benefici, in seguito alla quale il datore di lavoro dovrà procedere al recupero del beneficio.

Tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e possono essere corrisposti al datore di lavoro ad personam.

L’agevolazione è cumulabile con l’esenzione di euro 200 prevista per i buoni benzina.

 In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 per i rapporti di lavoro dipendente (inclusi i rapporti di apprendistato ed esclusi i rapporti di lavoro domestico) è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore pari a:

– 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo di € 2.692 (2% fino al 30 giugno 2023);

– 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo di € 1.923 (3% fino al 30 giugno 2023).

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è il lavoratore che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente stesso. (art.2222 c.c.)

Tra committente e lavoratore autonomo occasionale viene stipulato un contratto d’opera, per la validità del quale non è richiesta la forma scritta. 

L’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Tale rapporto pertanto si distingue:

  • dalla collaborazione coordinata e continuativa, per l’assenza del coordinamento con l’attività del committente, la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale e il carattere episodico dell’attività;
  • dal lavoro autonomo abituale, non per la natura della prestazione, ma per il carattere episodico della stessa.

L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi è oggetto di preventiva comunicazione all’ITL competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità telematica.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione si applica la sanzione amministrativa: da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale.

Nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia qualificabile come rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione la maxi sanzione per lavoro nero.

La norma che prevede la comunicazione all’ITL si riferisce ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

Armando è da Herman Studio!

Obbligo contributivo

L’obbligo contributivo, con versamento alla gestione separata INPS, sussiste solo se il lavoratore realizza nell’anno un reddito superiore a € 5.000, anche se per effetto delle prestazioni rese a più committenti.

L’aliquota da applicare sulla somma eccedente € 5.000 è pari al 33,72% o ridotta al 24% per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione.

L’onere viene ripartito un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente.