Lavoro autonomo occasionale
Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è il lavoratore che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente stesso. (art.2222 c.c.)
Tra committente e lavoratore autonomo occasionale viene stipulato un contratto d’opera, per la validità del quale non è richiesta la forma scritta.
L’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Tale rapporto pertanto si distingue:
- dalla collaborazione coordinata e continuativa, per l’assenza del coordinamento con l’attività del committente, la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale e il carattere episodico dell’attività;
- dal lavoro autonomo abituale, non per la natura della prestazione, ma per il carattere episodico della stessa.

L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi è oggetto di preventiva comunicazione all’ITL competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità telematica.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione si applica la sanzione amministrativa: da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale.
Nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia qualificabile come rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione la maxi sanzione per lavoro nero.
La norma che prevede la comunicazione all’ITL si riferisce ai committenti che operano in qualità di imprenditori.
Armando è da Herman Studio!
Obbligo contributivo
L’obbligo contributivo, con versamento alla gestione separata INPS, sussiste solo se il lavoratore realizza nell’anno un reddito superiore a € 5.000, anche se per effetto delle prestazioni rese a più committenti.
L’aliquota da applicare sulla somma eccedente € 5.000 è pari al 33,72% o ridotta al 24% per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione.
L’onere viene ripartito un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente.