Proroga dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi
Con il comunicato stampa n.98 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, dalla scadenza del 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione; sarà, inoltre possibile effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento. A decorrere dal 20 luglio 2023 o dal 31 luglio 2023 è inoltre possibile rateizzare gli importi dovuti entro il 30 novembre 2023, applicando la maggiorazione 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario.
Nel comunicato si precisa che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- presentano cause di esclusione dagli ISA;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, cioè regime dei minimi;
- applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- coloro che partecipano a società di persone o associazioni soggette agli ISA;
- coloro che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano redditi “per trasparenza”
La proroga riguarda i seguenti versamenti:
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
- il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’addizionale comunale
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni
- dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari, e dai contribuenti minimi
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previste per le dichiarazioni dei redditi
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e dell’IVAFE;
- l’IVA dovuta sui maggiori ricavi e compensi dichiarati per migliore gli indici ISA;
- l’eventuale versamento del saldo IVA 2022, con le maggiorazioni previste dalla norma, se non è stato versato alla scadenza del 16 marzo 2023.