Regime fiscale speciale delle liberalità del datore di lavoro nel periodo di imposta 2023
L’articolo 51, comma 3, terzo periodo del TUIR prevede che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed assimilato, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore (così detti fringe benefit), al coniuge di questo o ai suoi familiari se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo di imposta l’importo di euro 258,23. Il superamento della soglia di esenzione comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare.
L’articolo 40 del Decreto Lavoro riconosce ai datori di lavoro la possibilità di attribuire fringe benefit in regime di esenzione fiscale e contributiva entro il limite complessivo di euro 3.000 (tremila) in favore esclusivamente di lavoratori con figli a carico e limitatamente al periodo di imposta 2023. La disposizione include tra i fringe benefit in regime di esenzione anche ‘le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas.
Il limite non si riduce se il figlio è a carico al 50%, pertanto due genitori potranno usufruire di un limite di euro 6.000 (seimila) e l’agevolazione spetta se il figlio è considerato fiscalmente a carico, anche se non vi sono detrazioni.
I datori di lavoro dovranno richiedere a ciascun lavoratore una dichiarazione di possesso dei requisiti legittimanti e cioè figli a carico per tutto l’anno 2023, con l’indicazione del codice fiscale. Sui lavoratori grava la comunicazione di perdita dei benefici, in seguito alla quale il datore di lavoro dovrà procedere al recupero del beneficio.
Tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e possono essere corrisposti al datore di lavoro ad personam.
L’agevolazione è cumulabile con l’esenzione di euro 200 prevista per i buoni benzina.